Per il professionista

Modulo di consenso informato per psicologi e psicoterapeuti

Il modello completo del consenso informato alla prestazione psicologica, con le sezioni obbligatorie, le clausole che richiedono una firma propria e i riferimenti normativi accanto a ciascuna. Si legge, si adatta al proprio studio e si stampa da questa pagina.

Revisione del 28 settembre 2026. I riferimenti al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani rinviano al testo in vigore dal 25 dicembre 2024.

Che cosa deve contenere

L’obbligo non riguarda un modulo, riguarda l’informazione data e la possibilità di dimostrarla. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona (L. 219/2017, art. 1, comma 1), e quel consenso va documentato e conservato nel fascicolo (L. 219/2017, art. 1, comma 4). Per lo psicologo la stessa materia è disciplinata dall’art. 24 del Codice Deontologico.

  • L’identità professionale di chi eroga la prestazione: qualifica, Ordine e numero di iscrizione, sede, partita IVA.
  • La natura e le finalità della prestazione proposta, il metodo di lavoro e la sua prevedibile durata quando ha carattere di continuità.
  • La valutazione iniziale e l’ipotesi di lavoro, con la prognosi quando è formulabile.
  • Benefici attesi, rischi e possibili effetti indesiderati, in termini comprensibili.
  • Le alternative praticabili e le conseguenze di un rifiuto o di una rinuncia.
  • Il compenso pattuito, con le voci di costo e gli oneri ipotizzabili, in forma scritta o digitale (art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012, come modificato dalla L. 124/2017).
  • Gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale (DPR 137/2012, art. 5, comma 1).
  • I limiti giuridici della riservatezza e del segreto professionale, compresi i casi in cui il professionista è tenuto a riferire (Codice Deontologico, artt. 11, 12 e 13).
  • Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, anche parzialmente (L. 219/2017, art. 1, comma 5).
  • Data, sottoscrizione della persona e sottoscrizione del professionista.

Il modello, pronto da adattare

Questa è la versione per la persona maggiorenne, con le tre clausole che più spesso servono: prestazioni a distanza, registrazione delle sedute e supervisione clinica. Le righe vuote sono le parti che solo chi conduce il caso può scrivere — diagnosi, ipotesi di lavoro, rischi, alternative — e restano tali di proposito. Elimina le clausole che non ti riguardano prima di consegnarlo.

Quando il minore è il destinatario

La struttura non cambia, cambia chi firma. Il consenso è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale, di norma entrambi i genitori (artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice civile), e vanno identificati l’eventuale provvedimento che disciplina l’affidamento e i suoi limiti. Il minore va informato e ascoltato in modo proporzionato all’età e alla maturità, e la sua volontà va tenuta in considerazione (L. 219/2017, art. 3; Codice Deontologico, art. 31).

Quando manca il consenso di uno dei due genitori la valutazione spetta al professionista, secondo il Codice Deontologico e gli orientamenti del proprio Ordine territoriale, che su questo punto non sono uniformi. È la situazione in cui conviene documentare per iscritto non solo la decisione, ma le ragioni della decisione.

L’informativa privacy è un documento diverso

È l’errore che ricorre più spesso: un unico foglio che chiede una firma «per la privacy». L’informativa è un atto dovuto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e non si firma per essere valida. Nella cura i dati sanitari si trattano sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679; art. 75 del D.lgs. 196/2003: raccogliere un consenso privacy suggerisce una base giuridica diversa da quella effettivamente applicata, e complica la posizione del titolare invece di rafforzarla.

Restano invece fondati sul consenso, separato e revocabile, i trattamenti che non servono alla cura: la registrazione audio o video delle sedute è il caso tipico (artt. 7 e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679). Va informata anche l’opposizione all’invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (DM MEF 1° settembre 2016; DM MEF 31 luglio 2015, art. 3, comma 2, lett. b)), che l’assistito può esercitare.

Conservazione

L’art. 17 del Codice Deontologico fissa un minimo di cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale. È un pavimento, non un termine: il periodo effettivo lo determina il professionista come titolare del trattamento, ed è tenuto a poterne dare conto (Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 55 del 7 marzo 2019). Ai documenti con rilevanza fiscale si applicano i termini tributari, che sono altra cosa.

Domande frequenti

Il consenso informato è obbligatorio per lo psicologo?

Sì. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani lo prevede all’art. 24, e per le prestazioni sanitarie nessun trattamento può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona (L. 219/2017, art. 1, comma 1). L’obbligo riguarda l’informazione data e la sua tracciabilità, non un modulo particolare: un modulo firmato che non corrisponde a quanto è stato spiegato non assolve l’obbligo.

Il consenso informato deve essere scritto?

La legge chiede che il consenso sia documentato e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo, in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, dispositivi che le consentano di comunicare (L. 219/2017, art. 1, comma 4). La forma scritta è la modalità ordinaria nello studio privato, ed è quella che regge in caso di contestazione.

Serve un consenso separato per le sedute online?

Sì, quando la prestazione si svolge a distanza cambiano modalità, limiti e rischi rispetto a quanto concordato in presenza, e vanno informate e accettate specificamente. Il riferimento sono le CNOP, Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche a distanza (2013) e l’art. 1, comma 3 del Codice Deontologico. Nel modello qui sotto la clausola è una sezione a sé, con firma propria.

Chi firma il consenso per un minorenne?

Chi esercita la responsabilità genitoriale, di norma entrambi i genitori (artt. 316, 337-ter e 337-quater del Codice civile). Il minore va comunque informato e ascoltato in modo proporzionato alla sua età e maturità, e la sua volontà va tenuta in considerazione (L. 219/2017, art. 3; Codice Deontologico, art. 31). Quando manca la firma di un genitore la valutazione spetta al professionista, e gli orientamenti degli Ordini territoriali su questo punto non sono uniformi.

Il consenso informato e l’informativa privacy sono lo stesso documento?

No, e tenerli separati evita l’errore più comune. Il consenso informato riguarda la prestazione: che cosa si fa, con quali obiettivi, rischi e alternative. L’informativa privacy è un atto dovuto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e non si firma per essere valida. Nella cura il trattamento dei dati sanitari si fonda sull’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679; art. 75 del D.lgs. 196/2003, non sul consenso privacy: chiedere una firma "per la privacy" suggerisce una base giuridica che non è quella applicata.

Per quanto tempo vanno conservati i moduli firmati?

Il Codice Deontologico fissa un minimo di cinque anni dalla conclusione del rapporto professionale (art. 17). È un pavimento, non un termine: il periodo effettivo lo determina il professionista come titolare del trattamento, motivandolo, secondo il principio di responsabilizzazione richiamato dal Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 55 del 7 marzo 2019. I documenti con rilevanza fiscale seguono i termini tributari.

Il paziente può revocare il consenso?

Sì, in qualsiasi momento e anche parzialmente, senza doversi giustificare, e la revoca va annotata (L. 219/2017, art. 1, comma 5). La revoca non cancella il lavoro svolto né gli obblighi di conservazione della documentazione già prodotta. L’interruzione del rapporto ha poi una sua disciplina deontologica all’art. 27.

Nel modulo va indicato il compenso?

Sì. Il preventivo va reso in forma scritta o digitale, con le voci di costo e gli oneri ipotizzabili dall’incarico (art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012, come modificato dalla L. 124/2017); la misura del compenso deve inoltre essere adeguata alla prestazione (Codice Deontologico, art. 23). Nello stesso momento va comunicata la copertura di responsabilità civile professionale (DPR 137/2012, art. 5, comma 1).

Serve un consenso per registrare le sedute o per portarle in supervisione?

Per la registrazione sì, e deve essere distinto: non è necessaria alla cura, quindi si regge su un consenso libero e specifico, revocabile, con una spunta e una firma proprie (artt. 7 e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679). Per la supervisione l’informazione va data e il confronto va limitato a quanto strettamente necessario, con colleghi tenuti al segreto professionale (Codice Deontologico, artt. 11 e 15).

Posso usare un modello trovato online così com’è?

No, e nessun modello serio lo consente. Diagnosi, ipotesi di lavoro, benefici attesi, rischi e alternative sono fatti del caso concreto: sono le parti che un modulo lascia in bianco perché solo il clinico può scriverle. Il modello serve a non dimenticare le sezioni obbligatorie e a formularle correttamente; il contenuto, la sua correttezza e la titolarità del trattamento restano di chi lo consegna.

Generalo con i tuoi dati

Con un account Atlante Clinico lo stesso modello esce già compilato con la tua iscrizione all’Albo verificata sul registro del CNOP, la sede, la partita IVA e la polizza, nelle tre versioni — maggiorenne, minorenne e informativa privacy — con le clausole che scegli. Nessun dato del paziente entra nel documento.

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Modello predisposto da Atlante Clinico sulla base delle fonti citate. Va adattato al caso concreto: il contenuto, la sua correttezza e la titolarità del trattamento restano del professionista che lo consegna. Atlante Clinico non fornisce consulenza legale.