Consenso informato alla prestazione psicologica
Da consegnare e sottoscrivere nella fase iniziale del rapporto professionale.
Il professionista
- Professionista
- Qualifica
- Iscrizione all’Albo
- Studio
- Contatti
- Partita IVA o codice fiscale
- Polizza di responsabilità civile professionale
La persona che riceve la prestazione
- Nome e cognome
- Nato/a a
- il
- Residente in
- Codice fiscale
- Recapiti
Natura, finalità e modalità della prestazione
Nella fase iniziale del rapporto il professionista fornisce informazioni adeguate e comprensibili sulle prestazioni offerte, sulle loro finalità e modalità e sul grado e i limiti giuridici della riservatezza, e ne indica la prevedibile durata quando la prestazione ha carattere di continuità nel tempo.
Prestazione proposta, obiettivi e metodo di lavoro
Valutazione iniziale e ipotesi di lavoro, con la prognosi quando è formulabile
Benefici attesi, rischi e possibili effetti indesiderati
Alternative praticabili e conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia
Sede, frequenza e durata prevedibile del percorso
L. 219/2017, art. 1, comma 3; Codice Deontologico, art. 24.
Compenso
Compenso pattuito, voci di costo e oneri ipotizzabili
La misura del compenso è resa nota per iscritto come preventivo di massima, insieme al grado di complessità dell’incarico e a tutte le voci di costo. In ambito clinico il compenso non è condizionato all’esito dell’intervento.
art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012, come modificato dalla L. 124/2017; Codice Deontologico, art. 23.
Copertura assicurativa
Compagnia, numero di polizza e massimale della responsabilità civile professionale
DPR 137/2012, art. 5, comma 1.
Segreto professionale e suoi limiti
Il professionista è tenuto al segreto professionale su quanto apprende in ragione del rapporto. La riservatezza incontra però limiti giuridici, che è bene conoscere prima di iniziare:
- il segreto può essere derogato soltanto in presenza di un consenso valido e dimostrabile della persona interessata, e il professionista valuta comunque se sia opportuno farne uso, considerando preminente la tutela psicologica della persona;
- nei casi di referto e di denuncia previsti dalla legge il riferimento è limitato allo stretto necessario;
- una deroga può essere valutata quando si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona o di terzi;
- nella collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto sono condivise soltanto le informazioni strettamente necessarie al tipo di collaborazione.
Codice Deontologico, artt. 11, 12, 13 e 15.
Diritto di rifiutare, di non sapere e di revocare
- puoi rifiutare in tutto o in parte la prestazione proposta;
- puoi rifiutare in tutto o in parte le informazioni sul tuo stato e indicare una persona di fiducia incaricata di riceverle ed eventualmente di esprimere il consenso al tuo posto;
- puoi revocare il consenso in qualsiasi momento, nelle stesse forme in cui è stato prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione della prestazione.
L’accettazione, il rifiuto, la revoca e l’eventuale indicazione di una persona di fiducia sono annotati nella documentazione professionale.
L. 219/2017, art. 1, comma 3; L. 219/2017, art. 1, comma 5.
Interruzione del rapporto
Il professionista valuta e propone l’interruzione del rapporto quando rileva che la persona non trae alcun beneficio dalla prestazione e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà; se richiesto, fornisce le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Codice Deontologico, art. 27.
Prestazioni a distanza
Una parte degli incontri può svolgersi a distanza, con strumenti di comunicazione elettronica. Le regole deontologiche si applicano immutate. Prima di ogni incontro a distanza il professionista identifica la persona; restano fermi i limiti clinici del setting a distanza, che non sostituisce il rapporto diretto quando questo è necessario.
Strumenti utilizzati e misure di protezione dei dati
Acconsento allo svolgimento a distanza degli incontri concordati
Codice Deontologico, art. 1, comma 3; CNOP, Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche a distanza (2013).
Registrazione audio o video delle sedute
La registrazione non è necessaria alla prestazione: è un trattamento distinto, che si fonda soltanto su questo consenso, è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui è stato prestato, senza alcuna conseguenza sulla prosecuzione del percorso.
Finalità della registrazione, supporto utilizzato e tempo di conservazione
Acconsento alla registrazione audio o video delle sedute, per le finalità sopra indicate
artt. 7 e 9, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679; Codice Deontologico, art. 17.
Supervisione clinica e intervisione
Il professionista può discutere il lavoro clinico in supervisione o intervisione con colleghi parimenti tenuti al segreto professionale. In quella sede sono condivise soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Sono informato/a e acconsento alla discussione del mio caso in supervisione o intervisione
Codice Deontologico, art. 15.
Dichiarazione
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni riportate in questo documento, di averle comprese, di aver avuto la possibilità di porre domande e di aver ricevuto risposta.
Presto il consenso alla prestazione psicologica descritta
I riferimenti al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani rinviano al testo in vigore dal 25 dicembre 2024.
Modello predisposto da Atlante Clinico, revisione del 28 settembre 2026, sulla base delle fonti citate. Va adattato al caso concreto: il contenuto, la sua correttezza e la titolarità del trattamento restano del professionista che lo consegna. Atlante Clinico non fornisce consulenza legale.